Testo di riordino sulla riforma delle professioni presentato in data 24 ottobre 2007 dall'On. Pierluigi Mantini e dall'On. Giuseppe Chicchi al Comitato Ristretto istituito presso le commissioni parlamentari di merito.
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Principi fondamentali delle professioni intellettuali
Capo I
Oggetto e principi
Art. 1.
(Oggetto)
1. La presente legge disciplina l'ordinamento delle professioni intellettuali in
attuazione dell'articolo 117 della Costituzione e nel rispetto dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario.
2. La disciplina dei princìpi fondamentali degli ordinamenti delle professioni
intellettuali, ai sensi degli articoli 33, 35, 41, 117 e 118 della Costituzione e dei
princìpi comunitari in tema di concorrenza, spetta alla legislazione esclusiva dello
Stato; la disciplina delle professioni intellettuali in tema di formazione e di
organizzazione di particolare rilievo regionale spetta alle regioni.
3. Per professione intellettuale si intende l'attività economica, anche organizzata,
diretta al compimento di atti e alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi
esercitata, abitualmente e in via prevalente, mediante lavoro intellettuale.
Art. 2.
(Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si intende:
a) per «professione», la professione intellettuale, come definita ai sensi
dell'articolo 1, comma 3;
b) per «professione ordinistica», la professione per lo svolgimento della quale
la legge richiede l'iscrizione ad albi previo superamento dell'esame di Stato e possesso
degli altri requisiti accertati ai sensi di legge;
c) per «professione associativa», ogni altra attività professionale che non sia
ricompresa nelle professioni di cui all'articolo 2229 del codice civile o che sia oggetto
di almeno una associazione professionale iscritta nel Registro di cui all'articolo 35;
d) per «libero professionista», colui che esercita una professione in forma
indipendente;
e) per «professionista dipendente", il soggetto che esercita la professione nelle
forme del lavoro subordinato;
f) per «professionista», il libero professionista e il professionista dipendente;
g) per «categoria», l'insieme dei professionisti che esercitano la medesima
professione con lo stesso titolo professionale;
h) per «esercizio professionale», l'esercizio della professione;
i) per «prestazione professionale», la prestazione del professionista in
qualunque forma resa;
l) per «legge», la legge e gli atti equiparati dello Stato;
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m) per «ordinamento di categoria», le disposizioni normative che regolano
competenze, condizioni, modalità e compensi per l'esercizio della professione di
interesse generale;
n) per «Ordine professionale», il Consiglio nazionale e gli Ordini territoriali di
cui all'articolo 18;
o) per «Consiglio nazionale», il Consiglio nazionale dell'Ordine professionale;
p) per «esame di Stato», l'esame, anche in forma di concorso, previsto per
l'accesso alle professioni ai sensi dell'articolo 33, quinto comma, della Costituzione;
q) per «consiglieri», i membri del Consiglio nazionale e del consiglio dell'Ordine
territoriale;
r) per «associazioni professionali» le associazioni professionali di cui all'articolo
34;
s) per «sindacati», i sindacati dei professionisti;
t) per «riserva professionale», le attività che la legge stabilisce debbano essere
esercitate soltanto da iscritti ad albi professionali.
Art. 3.
(Principi fondamentali).
1. Le leggi ed i regolamenti, dello Stato e delle regioni, ai sensi degli articoli 4, 33,
35, 41, 117 e 118 della Costituzione, si conformano ai seguenti principi fondamentali:
a) garantire e tutelare la concorrenza, in attuazione dell'articolo 41 della
Costituzione e dei trattati europei;
b) tutelare i diritti e gli interessi generali connessi con l'esercizio professionale,
favorendo la prestazione da parte di privati di attività di interesse generale in
attuazione del principio di sussidiarietà, ai sensi dell’art. 118 della Costituzione;
c) prevedere che l'accesso alle professioni intellettuali sia libero, in conformità
al diritto comunitario, senza vincoli di predeterminazione numerica, salvo quanto
previsto alla lettera f), e favorire l'accesso delle giovani generazioni alle professioni
stesse attraverso un esame di Stato che consista nella verifica dell’effettività e
dell’utilità del tirocinio svolto;
d) valorizzare e razionalizzare l'attività delle professioni intellettuali, quale
componente essenziale dell’economia della conoscenza e dello sviluppo del Paese con
politiche specifiche e attraverso la consultazione periodica sulle grandi scelte
economiche e sociali del Paese;
e) garantire la libertà di concorrenza dei professionisti e il diritto degli utenti ad
una effettiva e informata facoltà di scelta e ad un adeguato livello qualitativo della
prestazione professionale;
f) individuare, sulla base degli interessi pubblici meritevoli di tutela, le
professioni intellettuali affini da unificare in un solo ordine o albo professionale, in
modo tale che ne derivi una riduzione di quelli già previsti dalla legislazione vigente e
riconoscere le nuove professioni in forma associativa, fermo restando il divieto di
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istituzione di nuovi ordini salvo che in materia di riconoscimento di diritti
costituzionali;
g) riorganizzare le attività riservate a singole professioni regolamentate
limitandole a quelle strettamente necessarie per la tutela di diritti costituzionalmente
garantiti e per il perseguimento di finalità primarie di interesse generale, previa
verifica della inidoneità di altri strumenti diretti a raggiungere il medesimo fine e
revisionando le riserve già previste dalla legislazione vigente;
h) conformemente ai princìpi di proporzionalità e di salvaguardia della
concorrenza, prevedere la possibilità di limitate e specifiche ipotesi di
predeterminazione numerica, nei soli casi in cui le attività professionali siano
caratterizzate dall'esercizio di funzioni pubbliche o dall'esistenza di uno specifico
interesse generale, per una migliore tutela della domanda di utenza, alla limitazione
del numero dei professionisti che possono esercitare, in particolare per quanto
concerne i notai e i farmacisti;
i) prevedere che l'esercizio dell'attività sia fondato sull'autonomia e
sull'indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista e sulla
responsabilità;
l) prevedere che la professione possa essere esercitata in forma individuale o in
forma associata o in forma societaria; prevedere apposite garanzie a tutela
dell'autonomia e dell'indipendenza intellettuale e tecnica del professionista anche per
prevenire il verificarsi di situazioni di conflitto di interesse; prevedere, in relazione ai
casi di rapporto di lavoro subordinato, le ipotesi in cui l'iscrizione ad ordini, albi o
collegi sia obbligatoria o sia compatibile con lo stesso, con riferimento alle attività
riservate;
m) assicurare, qualunque sia il modo o la forma di esercizio della professione,
un'adeguata tutela degli interessi pubblici generali eventualmente connessi
all'esercizio della professione, il rispetto delle regole deontologiche, la diretta e
personale responsabilità del professionista nell'adempimento della prestazione e per il
risarcimento del danno ingiusto che dall'attività del professionista sia eventualmente
derivato;
n) consentire la pubblicità a carattere informativo, con esclusione della
pubblicità comparativa e negativa, improntata a trasparenza e a veridicità,
relativamente ai titoli e alle specializzazioni professionali, alle caratteristiche del
servizio professionale offerto e ai costi complessivi delle prestazioni;
o) prevedere che il corrispettivo della prestazione sia consensualmente
determinato tra le parti, anche pattuendo compensi parametrati al raggiungimento
degli obiettivi perseguiti; garantire il diritto del cliente alla preventiva conoscenza del
corrispettivo ovvero, se ciò non sia possibile, all'indicazione di una somma individuata
nel minimo e nel massimo; prevedere, a tutela del cliente, l'individuazione generale di
limiti massimi dei corrispettivi per ciascuna prestazione;
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p) prevedere l’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile del singolo
professionista ovvero della società professionale, con un massimale adeguato al livello
di rischio di causazione di danni nell'esercizio dell'attività professionale ai fini
dell'effettivo risarcimento del danno, anche in caso di attività svolta da dipendenti
professionisti; prevedere la possibilità per gli ordini, gli albi e i collegi e per le
associazioni riconosciute di negoziare per i propri iscritti le condizioni generali delle
polizze, anche stipulando un idoneo contratto operante per tutti gli iscritti, previa
procedura di gara conforme alla normativa comunitaria in materia di affidamento di
servizi e fatta salva la facoltà di ogni iscritto di aderire; introdurre l'obbligo per il
professionista di rendere noti al cliente, all'atto di assunzione dell'incarico, gli estremi
della polizza e il relativo massimale;
q) per una corretta informazione del cliente e per tutelarne l' affidamento,
prevedere l'obbligo per il professionista di indicare la propria appartenenza a ordini,
collegi o associazioni professionali e di fornire indicazioni sulla sua specifica
esperienza, sui titoli di studio e professionali nonché sull'esistenza di potenziali
situazioni di conflitto di interesse in relazione alla prestazione richiesta.
r) riconoscere il principio secondo cui gli enti previdenziali privati disciplinati dal
decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e dal decreto legislativo 10 febbraio 1996,
n. 103, esercitano i compiti statutari e le attività previdenziali ed assistenziali ai sensi
dell’articolo 38 della Costituzione, in posizione di indipendenza ed autonomia,
normativa contabile e gestionale, senza finanziamenti diretti o indiretti da parte dello
Stato.
Art. 4
(Principi specifici)
1. I Consigli nazionali delle categorie professionali attualmente organizzate in
ordini e collegi, sentiti gli organismi territoriali, adottano, entro e non oltre dodici mesi
dall’entrata in vigore della presente legge, il nuovo ordinamento di categoria, con
proprio regolamento, nel rispetto dei seguenti principi specifici:
a) riconoscimento e attuazione in forma specifica dei principi fondamentali di cui
all’art. 3;
b) organizzazione territoriale basata su principi democratici e di trasparenza
gestionale, con specifica valorizzazione delle strutture regionali;
c) specificazione del ruolo degli ordini professionali a tutela dei cittadini utenti
anche attraverso forme di convenzionamento con le associazioni dei consumatori;
d) previsione di forme specifiche di formazione permanente, anche attraverso
un sistema di crediti, con un monte ore comunque non inferiore a 60 ore annuali;
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e) riconoscimento della pubblicità informativa sui requisiti soggettivi e i
contenuti delle prestazioni professionali offerte;
f) obbligo di concordare preventivamente con il cliente il prezzo, in relazione ai
contenuti, le modalità e i tempi prevedibili delle prestazioni professionali;
g) riconoscimento del diritto all’equo compenso dei praticanti, della riduzione
del periodo di tirocinio, della semplificazione dell’esame di Stato con la previsione che i
componenti delle commissioni giudicatrici non possono essere in maggioranza
appartenenti all’ordine professionale della sede territoriale in cui si svolge l’esame;
h) obbligo di adeguata copertura assicurativa per i rischi professionali a
garanzia del cliente;
i) attuazione del principio di separazione organica tra consigli dell’ordine e
organi di disciplina, eletti contestualmente e separatamente dai consigli degli ordini,
che amministrano i procedimenti sanzionatori e che devono comunque essere
composti con la presenza di membri territorialmente esterni all’ordine di appartenenza
del professionista.
2. L’ordinamento di categoria deve essere approvato, nei successivi sei mesi con
regolamento del Governo ai sensi dell’art. 17 della legge n. 23 agosto 1998 n. 400,
che ne verifica la conformità con i principi di cui al precedente comma, previo parere
delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimersi entro sessanta giorni .
3. In caso di sostanziale inattuazione dei principi di cui al comma 1, il Governo
procederà all’approvazione apportando le necessarie modifiche previa comunicazione
al soggetto che ha adottato l’atto.
Capo II
(Trasformazione di Ordini e Collegi)
Art. 5
(Unificazione delle categorie professionali di Geometri, Periti Agrari e Periti Industriali
nell’Ordine dei Tecnici Laureati per l’Ingegneria)
1. E’ istituito l’Ordine dei tecnici laureati per l’ingegneria, nel quale sono iscritti i
soggetti in possesso di titoli di studio universitario triennale di matrice tecnica, nonché
i professionisti attualmente iscritti agli albi professionali dei geometri, dei periti agrari
e periti agrari laureati e dei periti industriali e periti industriali laureati.
2. Il Governo, entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge, è delegato ad emanare
uno o più decreti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 17, L. n. 400/1988, al fine di:
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a) definire le modalità per la costituzione del Consiglio Nazionale, dei Consigli locali e
dei relativi organi esecutivi del nuovo Ordine professionale e la loro composizione;
b) individuare i titoli universitari e le classi di laurea, nonché gli altri titoli regolati
dall’ordinamento previgente ai decreti emanati in applicazione dell’articolo 17,
comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e succ. mod., che costituiscono i
requisiti di ammissione all’esame di Stato;
c ) istituire distinti settori di competenza nell’albo, individuati in base ai diversi
percorsi formativi dei possessori del titolo di laurea, di cui al punto b);
d) definire l’ambito, le condizioni e le modalità di svolgimento della attività oggetto
della professione, ai sensi e per gli effetti di cui al R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, al
R.D. 11 febbraio 1929, n. 275, al R.D. 25 novembre 1929, n. 2365 ed alle
disposizioni vigenti, avuto riguardo ai titoli di studio e, quindi, ai singoli percorsi
formativi;
e) determinare le prove dell’esame di Stato per l’abilitazione all’iscrizione ai distinti
settori dell’albo, con la previsione della possibilità di svolgimento del tirocinio
durante il corso di studi ed esenzione da una delle prove scritte dell’esame di Stato
in funzione dell’esito di un corso realizzato sulla base di convenzioni tra università
e ordini locali;
f) adottare norme transitorie che disciplinano l’iscrizione all’Ordine per gli attuali
iscritti negli albi dei geometri, dei periti agrari e periti agrari laureati e dei periti
industriali e periti industriali laureati, con specifica indicazione, per ciascuno,
dell’anzianità di iscrizione, della specializzazione e del Collegio di provenienza;
g) tutelare il nuovo titolo professionale di Tecnico laureato per l’ingegneria, utilizzabile
solo dagli iscritti nel relativo Ordine professionale;
h ) adottare norme transitorie che garantiscono, allo scioglimento degli attuali
organismi dirigenti dei Consigli Nazionali e dei Collegi, le maggioranze e la
distribuzione delle cariche, assicurando a ciascuno dei settore dell’albo un numero
minimo di rappresentanti all’interno degli organi collegiali, nonché l’ambito
territoriale degli Ordini locali e le procedure per la prima elezione dei rispettivi
organismi direttivi;
i) definire le regole da seguire nel processo di unificazione delle rispettive Casse di
previdenza, al fine di assicurare la sostenibilità delle prestazioni da erogare,
l’applicazione da parte delle Casse unificande del principio del pro rata per le
prestazioni già maturate, l’esenzione da imposte e tasse di tutti gli atti finalizzati
all’unificazione;
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j) prevedere la proroga degli organi dei Consigli Nazionali e locali dei Collegi, in carica
alla data di entrata in vigore della presente legge, almeno fino al 31 dicembre del
primo anno successivo a quello di entrata in vigore del decreto delegato, nonché la
proroga degli organi deliberativi e amministrativi degli enti previdenziali in carica.
Art. 6
(Ordini delle professioni sanitarie e infermieristiche)
1. I collegi degli infermieri professionali, degli assistenti sanitari e delle vigilatrici
d’infanzia di cui alla legge 29 ottobre 1954 n. 1049 assumono la denominazione di
Ordini professionali delle professioni sanitarie infermieristiche.
2. Presso l’Ordine delle professioni sanitarie infermieristiche sono tenuti l’albo della
professione sanitaria di infermiere e l’albo della professione sanitaria di infermiere
pediatrico, ai quali si accede sulla base dei requisiti di formazione e dei titoli già
previsti dalla vigente normativa.
3. I Collegi delle ostetriche di cui al decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato
13 settembre 1946 n. 233 assumono la denominazione di Ordini professionali della
professione sanitaria di Ostetrica.
4. Presso l’Ordine dalla professione sanitaria di Ostetrica è istituito l’albo delle
ostetriche cui si accede sulla base dei requisiti di formazione e dei titoli già previsti
dalla vigente normativa.
5. Le spese per l’assunzione delle nuove denominazioni ed ogni altra relativa al
funzionamento degli ordini e alla tenuta degli albi sono a totale carico degli iscritti.
CAPO III
(Principi comuni organizzativi per gli ordinamenti di categoria)
Art. 7.
(Albo professionale).
1. Il professionista si iscrive all'albo del luogo ove ha domicilio professionale.
2. Gli ordinamenti di categoria stabiliscono le modalità di formazione e di tenuta
dell'albo e i contenuti stabiliti dall’art.3.
Art. 8.
(Ordine professionale).
1. Ai sensi del presente titolo, coloro che esercitano una professione per la quale è
necessaria l'iscrizione all'albo, ai sensi di quanto previsto all'articolo 15, sono
organizzati in Ordine professionale, con compiti di rappresentanza istituzionale, ferme
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restando le funzioni di rappresentanza proprie dei sindacati relativamente ai rispettivi
iscritti che sono distinte da quelle degli ordini.
2. L'Ordine professionale è ente pubblico nazionale non economico, ha autonomia
patrimoniale e finanziaria e determina con regolamento la propria organizzazione, nel
rispetto delle disposizioni della presente legge ed in particolare dell’autonomia
ordinamentale stabilita dall’art. 3. I regolamenti sono approvati dal Ministro della
giustizia, che ha compiti di vigilanza sugli Ordini, ai sensi dell'articolo 14, comma 2,
lettera e).
3. Ferma restando una più specifica articolazione stabilita, ai sensi dell’art. 3, con
l’ordinamento di categoria, l’Ordine si compone nel modo seguente:
a) un Consiglio nazionale, che assume la denominazione di Consiglio nazionale
dell'Ordine della rispettiva categoria;
b) Ordini territoriali, che assumono la denominazione di Ordine della rispettiva
categoria nel proprio ambito di competenza territoriale, secondo quanto previsto dal
relativo ordinamento.
Art. 9.
(Ordine territoriale).
1. L'ordinamento di categoria disciplina l'organizzazione dell'Ordine territoriale,
prevedendo i seguenti organi, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 27, comma 2:
a) il consiglio, composto da un numero di consiglieri determinato in rapporto al
numero degli iscritti all'albo ed eletto dall'assemblea ogni quattro anni; il mandato dei
consiglieri può essere rinnovato per non più di due volte consecutive a decorrere dalla
data di entrata in vigore della presente legge. Il consiglio conferisce le cariche, elegge
il proprio presidente, che ha la rappresentanza legale dell'Ordine territoriale, e può
delegare singole funzioni a uno o più consiglieri, ferma restando la responsabilità
dell'intero consiglio;
b) l'assemblea, costituita dagli iscritti all'albo; l'assemblea elegge i componenti
del consiglio e del collegio dei revisori dei conti; approva il bilancio preventivo e quello
consuntivo; esprime il parere sugli altri argomenti sottoposti dal consiglio; esercita
ogni altra funzione ad essa attribuita dall'ordinamento di categoria;
c) il collegio dei revisori dei conti, composto, in relazione al numero degli iscritti
all'albo, da uno a tre membri nominati fra gli iscritti all'elenco dei revisori dei conti,
eletti dall'assemblea ogni tre anni; il mandato dei revisori dei conti può essere
rinnovato per non più di tre volte consecutive; il collegio dei revisori dei conti controlla
la tenuta dei conti e la gestione del bilancio.
Art. 10.
(Compiti dell'Ordine territoriale).
1. Spettano all'Ordine territoriale, che li esercita tramite il consiglio, i seguenti
compiti:
a) garantire l'osservanza dei princìpi della presente legge nel proprio ambito di
competenza territoriale, nel rispetto di quanto previsto ai sensi dell'articolo 21,
comma 2, lettera d);
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b) curare la tenuta e l'aggiornamento dell'albo nonché la verifica periodica della
sussistenza dei requisiti per l'iscrizione, dandone comunicazione al Consiglio
nazionale;
c) promuovere la formazione e l'aggiornamento permanenti degli iscritti
all'albo, attraverso sistemi di valutazione stabiliti dagli ordinamenti di categoria;
d) determinare, nel rispetto del bilancio preventivo, il contributo obbligatorio
annuale che deve essere corrisposto da ogni iscritto per il finanziamento dell'Ordine
territoriale e percepire il contributo medesimo, mediante riscossione diretta ovvero
con procedure esattoriali;
e) vigilare sul corretto esercizio della professione ed esercitare i conseguenti
poteri disciplinari sugli iscritti all'albo;
f) formulare pareri in materia di liquidazione dei compensi ai professionisti;
g) esperire, su richiesta, il tentativo di conciliazione tra gli iscritti all'albo e i
clienti che, nel caso di controversie relative ai compensi, possono farsi assistere anche
da associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte nell'elenco previsto dall'articolo
137 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
h) formulare i pareri richiesti dalle pubbliche amministrazioni territoriali su
materie di interesse locale;
i) svolgere ogni altra funzione ad esso attribuita dall'ordinamento di categoria o
delegata dal Consiglio nazionale per lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 18 e
al presente comma.
Art. 11.
(Organizzazione e compiti del Consiglio nazionale).
1. L'ordinamento di categoria disciplina l'organizzazione del Consiglio nazionale
prevedendo che:
a) il Consiglio nazionale è composto da un numero di consiglieri determinato in
rapporto al numero degli Ordini territoriali, tenuto conto della loro organizzazione e
del numero degli iscritti all'albo. Il Consiglio nazionale è eletto dai consigli degli Ordini
territoriali ogni cinque anni; il mandato dei consiglieri può essere rinnovato per non
più di tre volte consecutive a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge. Il Consiglio nazionale conferisce le cariche, elegge il proprio presidente, che ha
la rappresentanza legale del Consiglio stesso, e può delegare singole funzioni a uno o
più consiglieri, ferma restando la responsabilità del Consiglio nazionale;
b) il controllo della tenuta dei conti e della gestione del bilancio è affidato a un
collegio dei revisori dei conti, composto da due membri nominati fra gli iscritti
all'elenco dei revisori dei conti, nominati dal Ministro della giustizia ogni quattro anni.
Il mandato dei revisori dei conti può essere rinnovato per non più di due volte
consecutive.
2. Spettano al Consiglio nazionale i seguenti compiti:
a) vigilare sul rispetto dei princìpi della presente legge;
b) svolgere i compiti ad esso assegnati dalla legge in attuazione di obblighi
comunitari;
c) giudicare sui ricorsi avverso i provvedimenti adottati dall'Ordine territoriale,
anche in funzione di giudice speciale qualora operante prima del 1o gennaio 1948,
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secondo le norme dei rispettivi ordinamenti e nel rispetto degli articoli 24 e 111 della
Costituzione;
d) esercitare funzioni di coordinamento degli Ordini territoriali;
e) designare i rappresentanti della categoria presso commissioni e organi di
carattere nazionale e internazionale;
f) formulare pareri richiesti dalle pubbliche amministrazioni;
g) determinare la misura del contributo obbligatorio annuale per lo svolgimento
dei compiti di cui alla presente legge che deve essere corrisposto dall'Ordine
territoriale, previa esazione dei contributi a carico iscritti agli albi, e percepire il
contributo medesimo, mediante riscossione diretta ovvero con procedure esattoriali;
h) determinare gli standard qualitativi propri delle prestazioni professionali;
i) adottare i regolamenti ad esso delegati dall'ordinamento di categoria;
l) accreditare i percorsi formativi anche attraverso convenzioni con Università,
enti pubblici e privati;
m) assicurare la compiuta informativa al pubblico sulle modalità di esercizio
della professione;
n) svolgere ogni altra funzione attribuita dall'ordinamento di categoria.
Art. 12.
(Disposizioni per il funzionamento).
1. Gli ordinamenti di categoria prevedono i criteri sulla base dei quali l'Ordine
territoriale può stabilire indennità per i membri dei diversi organi al fine di assicurare
lo svolgimento del mandato senza pregiudizio economico, nonché le modalità di
elezione del Consiglio nazionale e del consiglio dell'Ordine territoriale, prevedendo le
ipotesi di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza e le modalità dei relativi subentri,
nel rispetto delle seguenti finalità:
a) favorire la partecipazione degli iscritti;
b) garantire la trasparenza delle operazioni elettorali;
c) identificare le limitazioni all'elettorato attivo e all'elettorato passivo in
presenza di gravi provvedimenti disciplinari divenuti definitivi.
CAPO IV
(Disposizioni comuni all’esercizio delle professioni intellettuali)
Art. 13.
(Esercizio della professione).
1. L'accesso alla professione è libero e il suo esercizio è fondato e ordinato
sull'autonomia e sull'indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del
professionista.
2. L'esame di Stato per l'esercizio professionale di una professione ordinistica non
è soggetto a predeterminazione numerica dei posti, salvo eccezioni previste da leggi
statali, ed è basato sulla verifica dell'effettività e dell’utilità del tirocinio.
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3. La professione di notaio è soggetta a predeterminazione numerica in quanto
partecipe dell’amministrazione della giustizia. Per l’accesso al notariato deve essere
garantito un concorso annuale con disponibilità di posti non inferiore a 350 unità.
Art. 14.
(Liberi professionisti).
1. La professione è esercitata, sulla base dei requisiti stabiliti dagli ordinamenti di
categoria, in forma individuale e in forma associata o societaria ai sensi di quanto
previsto dal capo III.
2. Alla professione, in qualunque forma esercitata, non si applica la sezione I del
capo I del titolo II del libro V del codice civile.
3. La legge stabilisce le professioni il cui esercizio è compatibile con la prestazione
di lavoro subordinato, predisponendo apposite garanzie per assicurare l'autonomia e
l'indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista nonché l’assenza di
conflitti di interesse anche in caso di part-time.
Art. 15.
(Professionisti dipendenti).
1. I professionisti dipendenti esercitano la professione in conformità alle
disposizioni della presente legge, fatte salve le incompatibilità previste dagli
ordinamenti di categoria e dalla legge.
2. Nel caso in cui l'abilitazione professionale costituisca requisito per
l'instaurazione del rapporto di lavoro subordinato è obbligatoria l'iscrizione all'albo per
l'espletamento delle relative mansioni, ai sensi di quanto previsto dagli ordinamenti di
categoria.
3. I professionisti dipendenti pubblici, nell'ipotesi di cui al comma 2, sono soggetti
alle norme deontologiche, stabilite ai sensi dell'articolo 23, nel rispetto dei princìpi di
buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione.
Art. 16.
(Tirocinio ed esame di Stato).
1. Nell’ordinamento professionale approvato ai sensi dell’art. 3, sono stabiliti le
condizioni e i requisiti del tirocinio professionale per l'ammissione all'esame di Stato,
sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) il tirocinio è volto all'acquisizione dei fondamenti teorici, pratici e
deontologici della professione;
b) la durata del tirocinio non può essere superiore a due anni, salvo casi
speciali;
c) il tirocinio è svolto sotto la responsabilità di un professionista iscritto all'albo,
con adeguata anzianità di iscrizione, anche se effettuato presso amministrazioni,
società e aziende che svolgono attività nel settore di riferimento della professione;
d) il tirocinio può anche essere svolto parzialmente, mediante la partecipazione
a corsi di formazione per la preparazione agli esami di Stato, in Paesi dell'Unione
europea o in altri Paesi esteri, ai sensi della lettera c);
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e) deve essere stabilito un equo compenso in favore di chi svolge il tirocinio,
tenendo conto dell'effettivo apporto del tirocinante, con riferimento al regime tariffario
delle prestazioni rese. La retribuzione economica non può comunque essere inferiore
del 20 per cento del trattamento contrattuale più favorevole previsto per gli
apprendisti negli studi professionali, anche se erogata con riferimento alle vigenti
tariffe professionali.
2. Al tirocinante non si applicano le norme sul contratto di lavoro per i dipendenti
di studi professionali.
3. Nell’ordinamento professionale approvato ai sensi dell’art. 3, si provvede a
disciplinare l'esame di Stato sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) l'esame deve garantire la seria valutazione del merito dei candidati e la
verifica oggettiva del possesso delle conoscenze e delle attitudini necessarie per lo
svolgimento dell'attività professionale;
b) l'esame deve prevalentemente basarsi su una verifica periodica
dell'effettività del tirocinio, soggetta a valutazione anche tramite un sistema di crediti;
c) nelle commissioni giudicatrici non più oltre la metà dei commissari, tra cui il
presidente, sono designati dall'Ordine tra gli iscritti allo stesso Ordine territorialmente
competente per l’esame.
4 In ogni caso, almeno la metà dei commissari sono designati con sorteggio tra i
professionisti iscritti all’albo da almeno dieci anni.
Art. 17.
(Scuole di formazione e corsi di aggiornamento professionale).
1. Gli ordinamenti di categoria possono istituire apposite scuole di alta formazione
per i professionisti e i tirocinanti, ovvero possono prevedere i criteri sulla base dei
quali l'Ordine territoriale, nel rispetto delle direttive del Consiglio nazionale, può
istituire tali scuole, anche mediante convenzioni e con la partecipazione di
amministrazioni pubbliche, istituti di formazione, casse di previdenza, sindacati e
associazioni di professionisti.
2. Il Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro
dell'istruzione e con il Ministro della giustizia, riconosce con decreto i titoli rilasciati
dalle scuole ai fini della formazione e della ammissione all'esame di Stato per
l'esercizio della professione e vigila sull'esercizio
delle funzioni in materia di formazione da parte degli Ordini territoriali.
3. Gli ordinamenti di categoria stabiliscono i criteri per la formazione ai fini del
tirocinio e per l'aggiornamento professionale periodico degli iscritti. Sulla base di tali
criteri e nel rispetto del principio di libera concorrenza, da parte di Ordini, associazioni
e sindacati dei professionisti e casse di previdenza, possono essere promossi e
organizzati, mediante adeguate strutture, seminari e corsi di formazione. I seminari e
i corsi di formazione per l'aggiornamento professionale periodico degli iscritti sono
altresì promossi e organizzati da soggetti privati, previa approvazione dell'Ordine cui
sono rivolti.
4. Le università e gli istituti del secondo ciclo di istruzione, di intesa con gli Ordini
territoriali, possono istituire corsi per la preparazione all'esame di Stato, e per
13
l'aggiornamento professionale e per l’anticipazione del tirocinio nell’ultimo anno di
istruzione.
Art. 18.
(Assicurazione per la responsabilità professionale).
1. Il professionista deve rendere noto al cliente, al momento dell'assunzione
dell'incarico, gli estremi della polizza assicurativa stipulata per la responsabilità
professionale e il relativo massimale.
2. I codici deontologici prevedono le conseguenze disciplinari della violazione
dell'obbligo stabilito dal comma 1 del presente articolo.
3. Gli ordinamenti di categoria e gli statuti delle associazioni di cui al capo III della
presente legge stabiliscono i termini di copertura e le caratteristiche essenziali delle
polizze assicurative per la responsabilità professionale.
4. Le condizioni generali delle polizze assicurative possono essere negoziate, per i
propri iscritti, da Ordini, associazioni ed enti previdenziali privati che, in caso di
mancato accordo con le compagnie assicurative, possono rivolgersi all'Istituto per la
vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP).
Art. 19
(Pubblicità)
1. L’esercizio professionale, in qualunque modo esercitato può essere oggetto di
pubblicità informativa, con esclusione di metodi di pubblicità comparativa e negativa.
2. La pubblicità informativa può avere per oggetto le caratteristiche soggettive
dell’organizzazione professionale, i contenuti, la qualità, le modalità, e, unitamente a
tali elementi, i costi delle prestazioni professionali.
3. Nelle professioni sanitarie e veterinarie le informazioni pubblicitarie si adeguano
ai modelli stabiliti dai codici deontologici e dagli ordinamenti di categoria.
Art. 20.
(Regime tariffario).
1. Nel rispetto del principio di libera determinazione del compenso tra le parti di
cui all'articolo 2233 del codice civile, le tariffe, previa istruttoria con i soggetti
interessati, sono stabilite, per le sole attività riservate rese nell'interesse generale,
con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro competente sul
settore economico di riferimento della professione, su proposta del rispettivo Consiglio
nazionale, sentiti il Consiglio di Stato, le associazioni dei consumatori e degli utenti
iscritte all'elenco previsto dall'articolo 137 del codice del consumo, di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e l’Autorità Garante per il Mercato.
2. Le tariffe prevedono livelli massimi e minimi, negoziabili dal cliente in relazione
alle modalità, al tempo e ai risultati delle prestazioni. Sono nulli i patti difformi qualora
prevedano una riduzione superiore a un terzo del compenso minimo stabilito sulla
base dei livelli tariffari. Non sono comunque previsti livelli minimi per le prestazioni
professionali rese in favore delle attività di volontariato definite ai sensi della
legislazione vigente.
14
3.Nelle controversie legali gli onorari degli avvocati non possono comunque
superare il dieci per cento del valore della causa o dell’affare.
4. Nello svolgimento dei concorsi e delle gare per le attività di progettazione delle
opere pubbliche i criteri di selezione devono privilegiare la qualità e le prestazioni
professionali non possono essere remunerate con uno sconto inferiore ad un terzo dei
minimi tariffari previsti.
5. In caso di controversia sull'applicazione delle tariffe, il consiglio dell'Ordine
territoriale competente garantisce al soggetto che contesta la parcella professionale il
diritto al contraddittorio e l'assistenza da parte di un rappresentante di una
organizzazione sindacale o di tutela dei consumatori di sua fiducia.
6. In sede di revisione delle tariffe deve essere privilegiata la struttura che
consente di definire il costo forfettario delle prestazioni.
Art. 21.
(Norme previdenziali).
1. Gli enti previdenziali privati disciplinati dal decreto legislativo 30 giugno 1994,
n. 509, e successive modificazioni, dal decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e
successive modificazioni, e dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, esercitano
i compiti statutari e le attività previdenziali e assistenziali ai sensi dell'articolo 38 della
Costituzione, in posizione di indipendenza e autonomia, normativa e gestionale, senza
finanziamenti diretti o indiretti da parte dello Stato. Le loro risorse patrimoniali sono
private e devono garantire l'erogazione delle prestazioni di competenza a favore dei
beneficiari.
2. Sono assoggettati a contribuzione obbligatoria a favore dell'ente previdenziale
di categoria tutti i redditi indicati negli ordinamenti di categoria di riferimento. Sono
comunque assoggettati a contribuzione obbligatoria, anche in mancanza di specifica
previsione negli ordinamenti di categoria di riferimento, i redditi derivanti dall'attività
di amministratore, revisore e sindaco di società e di enti svolta dai soggetti che sono
tenuti alla contribuzione nei confronti dell'ente di categoria.
3. Quando è consentito l'esercizio dell'attività professionale in forma associativa o
societaria, i redditi prodotti nell'esercizio dell'attività professionale costituiscono redditi
di lavoro autonomo e sono assoggettati alla contribuzione obbligatoria in favore
dell'ente previdenziale di categoria cui ciascun professionista fa riferimento in forza
dell'iscrizione obbligatoria al relativo albo. Tale contributo deve essere versato pro
quota ai rispettivi enti previdenziali secondo gli ordinamenti di categoria vigenti.
4. Nel rispetto dell'autonomia privata, gli enti previdenziali conformano le proprie
funzioni allo scopo di soddisfare tutte le moderne esigenze di previdenza e assistenza.
5. I soggetti che esercitano la professione riconosciuta in forma associativa
possono iscriversi, sulla base del principio contributivo, alle Casse di previdenza delle
professioni ordinistiche corrispondenti per materia e contenuti professionali.
CAPO V
Codice deontologico e sanzioni
Art. 22
(Codice deontologico)
15
1. Il codice deontologico per l'esercizio professionale assicura il corretto esercizio
della professione nonché il decoro e il prestigio della professione medesima e
garantisce i diritti dei cittadini utenti delle prestazioni professionali. Il codice
deontologico afferma i principi della responsabilità professionale, della qualità, della
sussidiarietà, della leale concorrenza.
2. Il codice deontologico è adottato e periodicamente aggiornato dal Consiglio
nazionale, previa consultazione degli Ordini territoriali.
3. Il codice deontologico è pubblicato e reso accessibile ai terzi da parte
dell'Ordine professionale.
Art. 23.
(Responsabilità disciplinare)
1. Il professionista deve:
a) rispettare le leggi e il codice deontologico;
b) comportarsi in modo conforme alla dignità e al decoro professionale, alla
qualità professionale, al rispetto dell’utente, al principio di leale concorrenza;
c) provvedere all'aggiornamento della propria formazione professionale
secondo quanto previsto dall'ordinamento di categoria.
2. Il professionista che non ottempera ai doveri di aggiornamento professionale e
che interrompe l'esercizio professionale per un periodo prolungato, secondo i criteri
stabiliti dall'ordinamento di categoria, è radiato dall'albo.
Art. 24.
(Sanzioni disciplinari).
1. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 25 comporta l'irrogazione delle
sanzioni disciplinari stabilite dall'ordinamento di categoria nel rispetto di quanto
previsto dal presente articolo.
2. Le sanzioni disciplinari sono proporzionali alla gravità della violazione.
3. Le sanzioni disciplinari sono le seguenti:
a) l'avvertimento, che consiste in un richiamo scritto comunicato
all'interessato;
b) la censura, che consiste in una dichiarazione di biasimo resa pubblica;
c) la sospensione, che consiste nell'inibizione all'esercizio della professione da
un minimo di un mese a un massimo di due anni;
d) la radiazione, che consiste nella cancellazione dall'albo.
4. L'ordinamento di categoria determina le condizioni e le procedure con le quali
l'iscritto può essere eccezionalmente sospeso in via cautelare dall'esercizio della
professione; in ogni caso la sospensione cautelare non può avere durata superiore a
un anno.
5. Il professionista radiato può chiedere di essere reiscritto all'albo, sussistendone
i presupposti, non prima di cinque anni dalla data di efficacia del provvedimento di
radiazione.
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6. Nel caso di società tra professionisti iscritti all'albo, la responsabilità disciplinare
del socio concorre con quella della società se la violazione commessa è ricollocabile a
direttive impartite dalla società.
7. Nel caso di società interprofessionale, la cancellazione da uno degli albi nei
quali la società è iscritta è causa legittima di esclusione dei soci iscritti al medesimo
albo.
Art. 25.
(Procedimento disciplinare).
1. Gli ordinamenti di categoria disciplinano, nel rispetto dei princìpi del codice di
procedura civile, in quanto compatibili, il procedimento disciplinare, che ha inizio
d'ufficio, su segnalazione del cliente, di chiunque vi abbia interesse, nonché,
nell’esercizio dei poteri di vigilanza, su richiesta del Ministro della giustizia.
2. Gli ordinamenti di categoria prevedono e disciplinano l'affidamento
dell'esercizio delle funzioni disciplinari a uno specifico organo, distinto dal consiglio
dell'Ordine territoriale e presieduto da un magistrato.
3. Il procedimento disciplinare è svolto assicurando:
a) la contestazione degli addebiti;
b) il diritto di difesa;
c) la distinzione tra le funzioni istruttorie e quelle giudicanti;
d) la motivazione delle decisioni e pubblicità del provvedimento;
e) la facoltà dell'esponente con esclusione del potere di impugnativa, salvo
quanto previsto dal comma 6.
4. L'azione disciplinare si prescrive in cinque anni dalla data della presunta
violazione e il procedimento deve concludersi, a pena di decadenza, entro ventiquattro
mesi dalla sua apertura, fatte salve le ipotesi di sospensione e di interruzione del
procedimento stesso.
5. Al procedimento disciplinare di cui al presente articolo non si applica la legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
6. Avverso i provvedimenti disciplinari emanati dall'Ordine territoriale è ammesso
ricorso al Consiglio nazionale, salvo che l'ordinamento non preveda impugnazione
davanti ad un'autorità diversa.
7. Sono fatte salve le disposizioni legislative vigenti che regolano i procedimenti
disciplinari delle professioni istituite prima dell'entrata in vigore della Costituzione.
CAPO VI
(Riconoscimento delle associazioni professionali non regolamentate)
Art. 26.
(Princìpi generali).
17
1. La legge garantisce la libertà di costituzione di associazioni professionali
formate da professionisti, di natura privatistica, fondate su base volontaria, senza
vincolo di esclusiva e nel rispetto della libera concorrenza.
2. Gli statuti e le clausole associative delle associazioni professionali devono
garantire la trasparenza delle attività e degli assetti associativi, la dialettica
democratica tra gli associati e l'osservanza dei princìpi deontologici, nonché una
struttura organizzativa e tecnico-scientifica adeguata all'effettivo e oggettivo
raggiungimento delle finalità dell'associazione.
3. Le associazioni professionali garantiscono la formazione permanente e adottano
un codice deontologico, vigilano sul comportamento degli associati e definiscono le
sanzioni disciplinari da irrogare agli associati per le violazioni del medesimo codice.
Art. 27
(Riconoscimento delle associazioni e requisiti)
°°°°°1 Al fine del riconoscimento delle associazioni delle professioni attualmente non
regolamentate si tiene conto: a) dell’avvenuta costituzione per atto pubblico o per
scrittura privata autenticata o per scrittura privata registrata presso l’Ufficio del
Registro, o da altra idonea documentazione ufficiale, da almeno quattro anni; b) della
adozione di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica, senza scopo
di lucro, la precisa identificazione delle attività professionali qui l’associazione di
riferisce, i titoli di studio e le esperienze formative necessari, la rappresentatività
elettiva delle cariche interne e l’assenza di situazioni di conflitto di interesse o di
incompatibilità, la trasparenza degli assetti organizzativi e l’attività dei relativi organi,
l’esistenza di una struttura organizzativa e tecnico-scientifica adeguata all’effettivo
raggiungimento delle finalità dell’associazione; c) la tenuta di un elenco degli iscritti,
aggiornato annualmente con l’indicazione delle quote versate direttamente alla
associazione per gli scopi statutari; d) della chiara individuazione di elementi di
deontologia; e) della previsione dell’obbligo della formazione permanente; f) della
ampia diffusione sul territorio nazionale (almeno dieci regioni); g) della mancata
pronuncia nei confronti dei suoi legali rappresentanti di condanna, passato ingiudicato,
in relazione ad attività professionali o riferibili all’associazione medesima.
Le associazioni in possesso dei requisiti di cui al periodo precedente sono riconosciute,
previo parere del CNEL, con decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con il
Ministro delle politiche comunitarie e del Ministro competente per materia o settore
prevalente di attività.
Le associazione individuate con decreto ministeriale possono rilasciare agli iscritti un
attestato di competenza.
Art. 28.
(Registro delle associazioni professionali).
1. Presso il Ministero della Giustizia è istituito il Registro delle associazioni
professionali, di seguito denominato «Registro».
2. Con il decreto di riconoscimento di cui al comma precedente le associazioni
possono chiedere l'iscrizione nel Registro.
Art. 29.
18
(Attestato di competenza).
1. È istituito l'attestato di competenza, in conformità alla direttiva 92/51/CEE con
il quale le associazioni professionali di cui al presente titolo attestano il possesso dei
prescritti requisiti professionali, l'esercizio abituale della professione, il costante
aggiornamento del professionista nonché un comportamento conforme alle norme del
corretto svolgimento della professione.
2. Le associazioni professionali definiscono i requisiti che il professionista deve
possedere ai fini del rilascio dell'attestato di competenza di cui al comma 1, tra i quali
rientrano, in particolare:
a) l'individuazione di livelli di qualificazione professionale, dimostrabili tramite il
conseguimento di titoli di studio o di percorsi formativi alternativi;
b) la definizione dell'oggetto dell'attività professionale e dei relativi profili
professionali;
c) la determinazione di standard qualitativi da rispettare nell'esercizio
dell'attività professionale.
3. L'attestato di competenza, che ha validità triennale, non è requisito vincolante
per l'esercizio delle attività professionali di cui al presente titolo ed è rilasciato a tutti i
professionisti iscritti alle associazioni professionali che ne fanno richiesta e che
dimostrano di essere in possesso dei requisiti di cui ai commi 2 e 4.
4. Il professionista, ai fini del rilascio dell'attestato di competenza, deve altresì
essere in possesso della polizza assicurativa per la responsabilità professionale.
5. Il mancato rinnovo dell'iscrizione all'associazione professionale che ha rilasciato
l'attestato di competenza comporta la perdita della validità dell'attestato stesso.
6. L'iscritto all'associazione professionale ha l'obbligo di informare l'utenza,
qualora richiesto, del proprio numero di iscrizione all'associazione e degli estremi
dell'iscrizione dell'associazione stessa nel Registro.
Art. 30.
(Limiti all’esercizio della professione)
I professionisti iscritti alle associazioni riconosciute non possono esercitare attività
professionali riservate dalla legge a specifiche categorie.
E’ comunque vietata l’adozione e l’uso di denominazioni professionali relative a
professioni organizzate in ordini e collegi.
Art. 31.
(Vigilanza).
1. Il Ministero della Giustizia, di concerto con il Ministero dello sviluppo
economico, vigila sull'operato delle associazioni professionali al fine di verificare il
rispetto e il mantenimento dei requisiti di cui al presente titolo, e ne dispone la
cancellazione dal Registro, con la conseguente revoca dell'autorizzazione a rilasciare
gli attestati di competenza nel caso ravvisi irregolarità nell'operato delle predette
associazioni, perdita dei requisiti, o prolungata inattività.
Capo VII
19
(Società e Associazioni tra professionisti)
Art. 32.
(Società tra professionisti. Principi di delega).
1. È consentita la costituzione di società per l'esercizio di attività professionali, che
possono essere ammessi a godere di agevolazioni fiscali, secondo i tipi previsti dal
codice civile e dalla legislazione vigente.
2. La società che ha per oggetto l'esercizio di una professione, denominata
«società tra professionisti - STP», fermo restando quanto previsto dal presente
articolo, può essere costituita secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del
libro V del codice civile.
3. In ogni caso la società tra professionisti contiene nella denominazione
l'indicazione «società tra professionisti - STP», seguita dalla sigla relativa al tipo
societario prescelto all'atto della costituzione.
4. La società tra professionisti può essere costituita anche per l'esercizio di più
attività professionali.
5. Il Governo è delegato alla disciplina delle società tra professionisti con decreto
legislativo da emanare, previo parere delle competenti commissioni parlamentari,
entro sei mesi dalla approvazione della presente legge, sulla base dei seguenti principi
e criteri:
a) prevedere che le professioni regolamentate nel sistema ordinistico possano
essere esercitate in forma societaria o cooperativa avente ad oggetto esclusivo
l'esercizio in comune da parte dei soci e disciplinare tale società come tipo autonomo
e distinto dalle società previste dal codice civile; prevedere che dette professioni
possano essere esercitate anche mediante strumenti societari o cooperativi
temporanei che garantiscano l'esistenza di un centro di imputazione di interessi in
relazione a uno scopo determinato e cessino dopo il raggiungimento dello stesso;
b) prevedere che alla società possano partecipare soltanto professionisti iscritti
ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonché cittadini degli Stati membri
dell'Unione europea purché in possesso del titolo di studio abilitante ovvero soggetti
non professionisti soltanto per prestazioni tecniche o con una partecipazione
minoritaria, fermo restando il divieto per tali soci di partecipare alle attività riservate e
agli organi di amministrazione della società;
c) disciplinare con precisione la ragione sociale della società a tutela
dell'affidamento degli utenti e prevedere l'iscrizione della società agli albi
professionali;
d) prevedere che l'incarico professionale conferito alla società possa essere
eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione
professionale richiesta, designati dall'utente, e stabilire che, in mancanza di tale
designazione, il nominativo debba essere previamente comunicato per iscritto
all'utente; assicurare comunque l'individuazione certa del professionista autore della
prestazione;
20
e) prevedere che la partecipazione ad una società sia incompatibile con la
partecipazione ad altra società tra professionisti;
f) prevedere le modalità di esclusione dalla società del socio che sia stato
cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo;
g) prevedere che la società possa rendersi acquirente di beni e diritti
strumentali all'esercizio della professione e compiere le attività necessarie a tale
scopo;
h) prevedere che i professionisti soci siano tenuti all'osservanza del codice
deontologico del proprio ordine;
i) prevedere che anche la società sia soggetta al regime disciplinare dell'ordine
al quale risulti iscritta;
l) prevedere le opportune deroghe nell’applicazione delle norme fallimentari
alle società professionali;
m) riconoscere comunque i diversi modelli societari già vigenti al momento
dell’entrata in vigore della presente legge, in particolare nei settori dell’ingegneria e
della sanità.
Per le società tra avvocati, a garanzia dell’indipendenza e dell’autonomia
professionale, vigono le norme dell’ordinamento comunitario ed è comunque esclusa
la presenza di un socio terzo di puro capitale.
Art. 33.
(Esercizio della professione in forma associata).
1. È consentito l'esercizio in forma associata delle professioni da parte delle
persone che, munite dei necessari titoli di studio e di abilitazione professionale, ovvero
autorizzate all'esercizio di specifiche attività in forza di particolari disposizioni di legge,
si associano per l'esercizio delle professioni o delle altre attività per cui sono abilitate o
autorizzate.
2. Nel caso di esercizio in forma associata delle professioni di cui al comma 1,
nella denominazione dello studio e nei rapporti con i terzi deve essere
obbligatoriamente utilizzata la dizione «associazione tra professionisti» seguita dal
nome e cognome, con i relativi titoli o qualifiche professionali, dei singoli associati.
3. L'esercizio associato delle professioni o delle altre attività, ai sensi del comma
2, deve essere notificato agli Ordini professionali e alle associazioni di categoria da cui
sono rappresentati i singoli associati.
4. La legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, è abrogata.
21
Art. 34.
(Associazioni specialistiche degli iscritti agli albi).
1. I professionisti iscritti agli albi, al fine di favorire l'identificazione di specifici
profili professionali, possono costituire apposite associazioni dotate dei seguenti
requisiti:
a) l'associazione deve essere costituita fra coloro che esercitano la medesima
professione e deve avere adeguate diffusione e rappresentanza territoriali;
b) lo statuto dell'associazione deve prevedere come scopo la promozione del
profilo professione nonché la formazione e l'aggiornamento professionali dei suoi
iscritti;
c) lo statuto dell'associazione deve prevedere una disciplina degli organi
associativi su base democratica ed escludere espressamente ogni attività
commerciale;
d) l'associazione deve dotarsi di strutture, organizzative e tecnico-scientifiche,
idonee al perseguimento delle proprie finalità di innalzamento dei livelli di
qualificazione professionale e di aggiornamento professionale.
2. Le associazioni di cui al presente articolo comunicano il possesso dei requisiti
previsti dal comma 2 del presente articolo al Ministero della giustizia ai fini del pieno
esercizio delle funzioni di vigilanza. Nel caso in cui sia accertata la mancanza dei
suddetti requisiti è inibita all'associato la pubblicizzazione della propria appartenenza
all'associazione medesima.
Capo VIII
Norme finali
Art. 35
(Politiche economiche per i professionisti).
1. I provvedimenti che introducono agevolazioni o incentivi diretti a favorire la
formazione e l'aggiornamento professionali, lo sviluppo dell'occupazione e l'accesso al
credito devono tenere in considerazione coloro che esercitano le attività professionali
di cui alla presente legge. In particolare devono essere privilegiate le società tra
professionisti e interprofessionali costituite da giovani e quelle che costituiscono sedi
operative in Cina e nei principali mercati emergenti.
2. Ai professionisti di cui alla presente legge è riconosciuto un credito di imposta,
determinato annualmente dalla legge finanziaria, per documentate attività di ricerca di
elevato contenuto scientifico, tecnico e disciplinare.
Art. 36.
(Principio di concertazione).
1. Il Comitato unitario delle professioni, il Coordinamento delle libere associazioni
professionali e le principali associazioni rappresentative delle professioni di cui alla
presente legge, sono consultati dal Governo in merito alle scelte socio-economiche di
carattere generale e nella fase di predisposizione del disegno di legge finanziaria
annuale.
22
Art. 37
(effetti e abrogazioni)
1 Nell’esercizio della delega in materia societaria di cui all’art. 32, e nell’esercizio
della potestà regolamentare prevista dall’art. 3, da esercitare ai sensi dell’art. 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1998, n. 400 e successive modificazioni, il Governo è
autorizzato a indicare le norme abrogate in quanto incompatibili con i principi della
presente legge.
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